Il Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling insieme al Registro pubblico delle opposizioni, riusciranno a limitare le telefonate indesiderate?

La normativa nazionale, con l’entrata in vigore del codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling (di seguito per brevità anche codice di condotta) – proposto dalle principali associazioni di categorie rappresentative delle imprese di committenti, call center, teleseller, list provider e Associazioni di consumatori e approvato dal Garante per la protezione dei dati – insieme al registro pubblico delle opposizioni, cerca di mettere un freno all’uso eccessivo e smodato delle telefonate effettuate per finalità promozionali (telemarketing) o per vendita diretta (teleselling).

Le aziende che si adeguano al Codice di condotta, previsto dall’art. 40 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR), intendono impegnarsi proattivamente al rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei loro dati personali e alla tutela della loro riservatezza e sfera privata.

Il Codice di condotta

L’obiettivo del codice di condotta è quello di precisare l’applicazione di alcune disposizioni del GDPR, del Codice privacy e di varie prescrizioni dettate nel corso del tempo dal Garante nello specifico settore promozionale, per permettere agli operatori di mercato di utilizzare la relativa adesione, in chiave di accountability, come elemento idoneo a dimostrare il rispetto degli obblighi applicabili ai sensi della normativa di riferimento.

Uno degli adempimenti cruciali per lo sviluppo del telemarketing e/o teleselling, conforme alla normativa di riferimento, riguarda il consenso quale base giuridica del trattamento rilevante per la vendita o le comunicazioni promozionali attraverso il canale telefonico.

Infatti, il codice di condotta introduce nuove regole per arginare il dilagare dei call-center abusivi: si stabilisce che nei contratti stipulati dall’operatore, con l’affidatario del servizio, dovrà essere prevista una penale – o la mancata corresponsione della provvigione – per ogni vendita di servizi realizzata con contatto promozionale senza consenso e senza il rispetto degli adempimenti previsti dal GDPR.

Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO)

La normativa nazionale ha previsto anche la tutela per le persone che non intendono più ricevere chiamate indesiderate di telemarketing e/o di teleselling, iscrivendo i numeri di telefono fissi e mobili, sia quelli presenti negli elenchi telefonici pubblici sia quelli riservati di cui si è intestatari, al Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO).

L’iscrizione al RPO, gratuita e a tempo indeterminato, annulla i consensi alla pubblicità rilasciati in precedenza, tranne quelli eventualmente autorizzati dopo l’iscrizione al RPO e alle aziende con cui è attivo un contratto di carattere continuativo, come i gestori delle utenze del settore telefonico o energetico.

Il servizio del RPO si riferisce sia alle chiamate con operatore umano sia a quelle automatizzate o “robocall”. Inoltre, l’iscrizione al servizio può essere rinnovata, se si intende annullare nuovamente i consensi al telemarketing eventualmente rilasciati dopo l’iscrizione al RPO.

Il nostro approccio

Dall’analisi del codice di condotta appare evidente come le azioni di marketing di tutte le aziende, indipendentemente all’appartenenza dello specifico settore del telemarketing e/o teleselling, debbano essere coordinate e strutturate con attenzione, nell’ottica di accountability del titolare del trattamento, con riferimento al consenso dell’interessato e alla “catena” dei fornitori di servizi.

L’attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento sulla protezione dei dati deve essere intrapresa con una visione d’insieme e di creazione di valore nel tempo per l’azienda, invece che un semplice ottemperamento al dettato normativo.

Per questo motivo i consulenti di SOLUZIONI e dello studio PACTA AVVOCATI ASSOCIATI hanno sviluppato una metodologia di consulenza multidisciplinare integrata e interconnessa denominata “DATAVERSO”, dove il dato, o nella visione d’insieme, l’informazione, viene posto al centro dell’attenzione.

Per approfondire il servizio impostato sull’adeguamento al GDPR, secondo la metodologia DATAVERSO, scarica la SCHEDA PRODOTTO MODP-GDPR (151 download)

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